| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.L. 30/09/2003 n. 26911. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonchè per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l’istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11. 13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e ter. 13-bis. L’Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei la vori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. Articolo 28 - Cessione terreni 1. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. È riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione per l’acquisto da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui al comma 3. Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l’acquisto, è concesso l’ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all’acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604. 1-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari“ b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: “dei conduttori“, sono inserite le seguenti: “e degli affittuari dei terreni“ e dopo le parole: “l’irregolarità“, sono inserite le seguenti: “dell’affitto o“ c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l’acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.“ d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: “dei canoni di“, sono inserite le seguenti: “affitto o“ e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: “in caso di cessione“ sono inserite le seguenti: “agli affittuari o“. Articolo 29 - Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l’anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato. L’Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalità indicate nell’articolo 27 del presente decreto, l’inesistenza dell’interesse culturale. La vendita fa venire meno l’uso governativo, ovvero l’uso pubblico e l’eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonchè al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. Per l’anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell’esercizio finanziario 2003, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all’articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per l’anno 2000 e non impegnate al termine dell’esercizio finanziario 2003 è destinata all’incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo. Il fondo è attribuito alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l’Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo è determinato con la legge di bilancio. 1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall’articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell’articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell’accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Art. 30 - Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari 1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall’articolo 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso l’Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Agenzia del demanio dell’individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell’economia e delle finanze, mediante l’Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione. L’Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato individuati dall’Agenzia del demanio d’intesa con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l’Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli azionisti pubblici delle società di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni e gli enti locali interessati. I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell’articolo 3 del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni, ai sensi dell’articolo 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato. 2-bis. Al fine di assicurare la continuità dell’azione svolta dall’Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l’opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L’eventuale opzione già esercitata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data“.
Pagina 12/28 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|